al 50% L’agevolazione fiscale sul risparmio energetico (denominata ecobonus) è stata introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, e prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (imposta sul reddito delle società) l’aliquota al 50% delle spese sostenute a far data del 1 Gennaio 2025 per gli interventi edilizi finalizzati all’efficientamento energetico destinate alle unità abitative definite come "prima casa". Le detrazioni sono riconosciute mediante 10 rate annuali di pari importo. Per le altre unità immobiliari diverse dalla "prima casa" l'aliquota scende al 36% sempre per le spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2025.
QUALI SONO GLI INTERVENTI INCENTIVATI
- Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (Detrazione massima 100.000 Euro)
- Interventi sull’involucro degli edifici esistenti, come ad esempio pareti, e coperture. (Detrazione massima 60.000 Euro)
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria (Detrazione massima 60.000 Euro)
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione di efficienza pari ad almeno alla classe A e installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classe V, VI o VIII), pompe di calore, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica, generatori aria calda a condensazione (Detrazione massima 30.000 Euro)
- Dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti (building automation) (non previsto limite massimo)
- Installazione di Micro-Generatori in sostituzione di impianti esistenti che conseguono un risparmio energetico pari almeno al 20%. (100.000 Euro)
Tra gli incentivi sono compresi anche la sostituzione dei vecchi infissi con nuovi serramenti e l’installazione di generatori a biomasse.
I REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’ “ECOBONUS”
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile, invece, non sono agevolabili. Infine, per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’ “ECOBONUS”.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- Le associazioni tra professionisti
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. .
Tra le persone fisiche possono usufruire, inoltre, anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini per interventi sulle parti comuni, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato, il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
COME SI RICHIEDE L’ “ECOBONUS”
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre inviare la richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria in base all’intervento effettuato, al portale telematico dell’ENEA. La fine dei lavori coincide con il giorno del “collaudo” dell’intervento e non dalla data di effettuazione degli interventi. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”)
i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
- La causale del versamento
- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi
realizzati. In particolare, va conservato:
- Il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
- La ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea.
- Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute perla realizzazione degli interventi.
- Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.